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Scadenze

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DETTAGLIO CATEGORIE E SCADENZE

DA REVISIONARE PERIODICAMENTE...
(prima volta dopo 4 anni, poi ogni 2)
Nel 2012:
Vengono sottoposte a revisione le autovetture immatricolate nel 2008;
Vengono sottoposte a revisione le autovetture revisionate nel 2010.
CATEGORIA AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO E AUTOCARAVAN (camper)
a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni (sempre che il veicolo non sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
CATEGORIA MOTOCICLI E CICLOMOTORI (D.M. 29.11.2002 pubblicato in G.U. n. 283 del 9.12.2002)
motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c) del Codice della strada;
ciclomotori, di cui all’art. 52 del nuovo Codice della strada, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994;
a partire dal quarto anno seguente a quello di immatricolazione o di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
I motocicli immatricolati e i ciclomotori con certificato rilasciato prima del 1993 devono aver già effettuato la revisione nell'anno 2002 o 2001 (D.M. 14.11.2001 e 7.12.2000)
I motocicli immatricolati prima del 2000 devono effettuare la revisione entro il 2004 come le autovetture
CATEGORIA AUTOCARRI, QUADRICICLI A MOTORE E AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE O TRASPORTI SPECIFICI (di cose aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t):
CATEGORIA RIMORCHI (con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t - Decreto 17.01.2003 pubblicato in G.U. n. 23 del 29.01.2003):
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.


DA REVISIONARE ANNUALMENTE...
- autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente;
- autoambulanze;
- autobus (revisione da effettuare in motorizzazione);
- autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t compreso l’eventuale carrello appendice (revisione da effettuare in motorizzazione);
- rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (revisione da effettuare in motorizzazione);


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