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Motoveicoli

Scadenze

La revisione di Motoveicoli e Ciclomotori

In data 16 Febbraio 2000 il Ministero dei Trasporti ha firmato il decreto che introduce la revisione periodica obbligatoria per motocicli e ciclomotori (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28/02/2000). Questa revisione, entrata in vigore il 1 Gennaio 2001, ha le stesse scadenze di quella degli autoveicoli (4 anni + 2).
Un ulteriore aggiornamento si è avuto in data 29/09/2000, quando è stata firmata la circolare n. 7938/604 che recepisce il Decreto Presidenziale di definizione del tipo di omologazione che devono avere le attrezzature idonee ad eseguire le prove sui motoveicoli (in particolare banco prova freni e analizzatore gas di scarico specifici).
Il Dipartimento dei Trasporti Terresti (ex M.C.T.C.) ha precisato inoltre con la circolare U. di G. n. A32 del 15/12/2000 (che indicava anche il calendario revisioni moto per il 2001) che "nel corso del 2001 si eseguiranno sui veicoli citati tutte le prove destinate a garantire la sicurezza della circolazione, con l'ausilio del nuovo banco prova freni, nonché le prove fonometriche e fotometriche": non vengono quindi al momento verificati i gas di scarico, ma freni, rumorosità, impianto di illuminazione oltre allo stato generale del mezzo.
Anche nel 2002 verranno effettuati solo questi controlli.

Calendario
Nel 2002 (D.M. 14/11/01 pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23/11/01) sono stati sottoposti a revisione i mezzi immatricolati fino al 31/12/1993 (quelli immatricolati fino al 31/12/1982 dovevano già essere revisionati entro il 2001)
Nel 2003 sono stati revisionati tutti i mezzi immatricolati dal 1994 al 1999 e revisionati nel 2001; per effetto del D.M. 29/11/02 pubblicato sulla G.U. n. 288 del 09/12/02 quindi la periodicità della revisione di ciclomotori e motoveicoli è definitivamente allineata a quella degli autoveicoli.
Nel 2011 perciò verranno revisionati tutti i veicoli immatricolati nel 2007 (entro il mese corrispondente al mese di rilascio del certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori e della carta di circolazione per i motoveicoli) e revisionati nel 2009, entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione.
>> Dal 1° luglio 2003 sono iniziate anche la prova di velocità (solo per i ciclomotori) ed il controllo delle emissioni inquinanti ai motoveicoli e ciclomotori a due ruote; per effetto del D.M. 30/06/2003 queste prove sono state fin da subito prorogate di sei mesi per i motoveicoli e ciclomotori a tre e quattro ruote, poi in seguito al D.M. 30/07/2003 per problemi vari il Ministero dei Trasporti ha sospeso l'esecuzione di queste prove anche per motoveicoli e ciclomotori a due ruote.
A partire dal 1° gennaio 2004 quindi vengono effettuate regolarmente le prove di velocità (solo ciclomotori) e di emissione di scarico sui motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote.
Circolari obsolete a seguito della legge 29 luglio 2010 n. 120: * "Decreto 7 dicembre 2000 'Calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001' - Applicabilità dell'art. 80, comma 14, C.d.S." (Prot. n. 300/A/1/33017/105/2 del 23/04/2001)
* "Revisione dei ciclomotori – sanzione articolo 80, comma 14 del Codice della Strada"
(Prot. n. 300/A/1/45235/105/2 del 07/11/2003)
I controlli tecnici su motoveicoli e ciclomotori
Come per gli autoveicoli, anche i controlli tecnici su motoveicoli e ciclomotori sono finalizzati ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e di contenimento delle emissioni inquinanti.
I controlli tecnici devono essere effettuati sugli elementi di cui all'Allegato II alla Direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 (recepita dall'Allegato II al Decreto 408/98) e successive modifiche, opportunamente rimodulati riguardo alla paricolarità dei veicoli in questione e sono di seguito riassunti.
DISPOSITIVI DI FRENATURA (01)
Controllo visivo generale dell'impianto (stato delle tubazioni, delle corde flessibili, dei gruppi frenanti, ferodi, dischi, tamburi, ecc.) e verifica della funzionalità e dell'efficienza
STERZO (02)
Stato meccanico, fissaggio del sistema
VISIBILITA' (03)
Campo di visibilità, vetri retrovisori, tergicristallo, lavavetri
IMPIANTO ELETTRICO (04)
Proiettori abbaglianti e anabbaglianti (omologazione, efficienza, commutazione, orientamento), stato dei vetri protettivi, luci di posizione, luci di arresto, indicatori di direzione, luci targa, luci retromarcia, catarifrangenti
ASSI, RUOTE, PNEUMATICI, SOSPENSIONI (05)
Controllo assi, bracci, cerchi, molle, ammortizzatori, pneumatici (dimensioni, indice di carico, efficienza)
SCOCCA-TELAIO-CARROZZERIA (06)
Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio, tubi di scappamento e silenziatori, serbatoi e tubi carburante
EQUIPAGGIAMENTI (07)
Fissaggio sedili, fissaggio batteria, cinture di sicurezza (se presenti)
RUMORI ED EMISSIONI(08)
Rilievo rumorosità esterna, avvisatore acustico, analisi gas di scarico, prova di velocità per i ciclomotori
IDENTIFICAZIONE VEICOLO (09)
numero di telaio (leggibilità), targa (integrità, riflettenza), tipo motore, documenti di circolazione
I numeri fra parentesi indicano il codice dell'eventuale motivo di revisione "Ripetere" o "Sospesa".
Se l'esito della revisione è "Ripetere", il veicolo deve essere riparato e successivamente può essere utilizzato in attesa della nuova revisione con esito Regolare, da effettuarsi entro 30 giorni dalla precedente.
Se l'esito della revisione è "Sospesa", il veicolo deve essere ricondotto a velocità moderata presso il proprio domicilio e NON può circolare prima di essere riparato ed essere sottoposto nuovamente a revisione con esito Regolare.

Ciclomotori
Con le modifiche all'art. 97 del Nuovo Codice della Strada ad opera del D. Lgs. 15/1/2002 n. 9 è iniziato un lungo percorso di modifiche del quadro normativo in merito alla targa e ai documenti di circolazione dei ciclomotori, terminato il 14 luglio 2006 con l'entrata in vigore dei D.P.R. 153/2006 (modifiche ad alcuni articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), D.M. 15/05/2006 (disposizioni applicative in materia di documenti per la circolazione e la targatura dei ciclomotori) e D.M. 15/06/2006 (istituzione del modello del documento di circolazione).
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i ciclomotori, a due, tre o quattro ruote.
I ciclomotori già in circolazione a quella data, sono dotati di un "Certificato di idoneità tecnica" (il librettino) che il conducente deve portare con se e di un "Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore" (la targhetta) installato nella parte posteriore.
Nelle figure (cliccare per ingrandirle) sono mostrati dei fac simile.
    
Fino all'entrata in vigore della legge n. 120 del 29/07/2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29/07/2010, i ciclomotori già in circolazione potevano continuare a circolare senza adeguamenti fino a quando non sussisteva un passaggio di proprietà, non venivano sottratti, smarriti o deteriorati librettino o targhetta o si intendeva usufruire della possibilità di trasportare un passeggero (per i ciclomotori omologati a farlo), nel qual caso era obbligatorio munirsi sia del nuovo "Certificato di Circolazione" che della nuova targa (vedi in figura).
  
Non poteva quindi circolare ed era passibile di sanzione (compreso il sequestro ai fini della confisca o il fermo amministrativo per 30 giorni), un ciclomotore con vecchio "Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore" e nuovo "Certificato di Circolazione" o viceversa.
>> Entro DICIOTTO MESI dall'entrata in vigore della predetta legge 120/2010, art. 14 comma II e III, "i ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."
Il calendario di cui sopra è stato successivamente stabilito con Decreto 2 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 02/04/2011, e prevede quanto segue:
"I proprietari di ciclomotori, gia' immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneita' tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:

- entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, quindi entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;

- entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, quindi entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;

- entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, quindi entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;

- entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, quindi entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A»."
Gli interessati possono richiedere, per ragioni "affettive" legate alla vetustà del veicolo, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneità, debitamente annullato dall'UMC, successivamente al rilascio del certificato di circolazione (vedi Circolare Prot. n. 12828/RU del 21 aprile 2011).
LA TARGA: è rilasciata a chi si dichiara proprietario del veicolo; il rilascio (che deve avvenire contestualmente alla domanda ed unitamente al rilascio del Certificato di Circolazione), può essere richiesto sia alla Motorizzazione Civile (DTT) che alle imprese di consulenza automobilistica abilitate.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della Targa, l'intestatario del Certificato di Circolazione corrispondente ad essa, deve farne denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore e richiedere il rilascio di un nuovo documento di circolazione e di una nuova targa, sempre al DTT o ad una impresa di consulenza automobilistica, per il loro contestuale rilascio (art. 252 regolamento C.d.S.).
IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE: come per la targa, è rilasciato a chi si dichiara proprietario; i dati tecnici tipici del ciclomotore, quali cilindrata, potenza, tipo di combustibile o alimentazione e velocità massima, sono indicati nell'ordine ai righi P1, P2, P3 e T, mentre il numero dei posti a sedere, conducente compreso, è indicato al rigo S1 del documento. Come per la targa, il rilascio del certificato (contestuale alla domanda), può essere richiesto alla Motorizzazione oppure alle imprese di consulenza.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Certificato di Circolazione del ciclomotore, l'intestatario deve farne denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore (art. 97 comma 13 del C.d.S.) e richiedere entro 3 giorni dalla denuncia il duplicato del documento alla Motorizzazione (DTT) o ad una impresa di consulenza automobilistica, per il contestuale rilascio del duplicato stesso (art. 252 regolamento C.d.S.). In caso di deterioramento invece non necessita la denuncia ma la consegna del documento deteriorato, l'iter per il rilascio del duplicato è il medesimo.
In caso di cambio di residenza, l'intestatario del Certificato di Circolazione deve chiedere l'aggiornamento della residenza sul certificato stesso tramite l'apposito modulo compilato presso il Comune all'atto del cambio di residenza, esattamente come per gli altri veicoli.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA': per i ciclomotori per i quali è stato rilasciato il Certificato di Circolazione e la nuova targa, l'intestatario deve dare comunicazione del passaggio di proprietà alla Motorizzazione (DTT) o ad una impresa di consulenza, che provvedono alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione, mediante comunicazione all'archivio nazionale veicoli, sezione ciclomotori.
La targa, precedentemente associata al ciclomotore sospeso, resta comunque in possesso del titolare che a seguito dell'aggiornamento può chiedere che sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del previsto certificato di circolazione (richiesta che analogamente deve fare anche l'acquirente).
Sospensione dalla circolazione: In caso di mancato utilizzo del ciclomotore il proprietario deve chiedere, al DTT o ad un'impresa di consulenza, la sospensione dalla circolazione, che avviene con l'aggiornamento dell'archivio veicoli; la targa associata al Certificato sospeso resta a disposizione dell'interessato, che può richiedere in qualsiasi momento un abbinamento ad altro mezzo, oppure, qualora decida di non utilizzare più la targa, alla sua distruzione fisica, previa ulteriore comunicazione ai medesimi soggetti.
PASSEGGERO: una delle principali e più attese novità della norma, è rappresentata dalla legittimazione al trasporto di un passeggero sul ciclomotore. Dal 14 luglio 2006 diviene infatti possibile trasportare un passeggero sul ciclomotore purché il conducente sia maggiorenne, il ciclomotore sia omologato per il trasporto di due persone e sia conforme alle nuove norme (quindi munito di Certificato di Circolazione e della nuova targa).
Resta invariata ogni altra sanzione prevista: quale quella relativa al mancato uso del casco o al casco non allacciato, alla guida senza i requisiti di età oppure senza il prescritto "patentino"; nonché tutte le altre violazioni alle norme di comportamento previste per la guida dei veicoli a due ruote (sollevare la ruota anteriore, non reggere il manubrio con entrambe le mani, trasportare oggetti che ostacolino il libero uso delle mani o delle gambe, ecc.), che comportano ugualmente il sequestro per la confisca del veicolo.




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